A gennaio 2017 sono cambiate le disposizioni legislative sulla celiachia.
Ma cosa è cambiato?
Inizialmente sembrava non ci fossero grandi novità. Nel corso dei mesi poi, ci siamo accorti di numerosi aspetti che questa legge (il Decreto del Presidente del Consiglio del 12/01/2017) ha modificato. Le variazioni ci sono state sia in merito alla diagnosi che al monitoraggio della celiachia.
Da malattia rara a malattia cronica
La nuova norma ha inserito la celiachia nell’elenco delle malattie croniche. Questo è stato deciso perché, il numero delle diagnosi in Italia, supera il limite stabilito a livello europeo. Questo cambia quindi la categorizzazione della malattia da rara a cronica.
In virtù di questa modifica è stato introdotto il nuovo codice di esenzione per la celiachia. Sono stati inseriti nel nuovo nomenclatore della prestazioni in esenzione, i nuovi LEA (livelli essenziali di assistenza) per il monitoraggio dei pazienti celiaci.
Il nuovo codice di esenzione per la celiachia è “059” e prevede in esenzione: “le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti “
(Gazzetta ufficiale 18/03/2017 pag. 313)
A differenza di quanto possibile in passato, gli esami per arrivare alla diagnosi, non sono più in esenzione come abbiamo avuto modo di leggere nell’ultima Relazione sulla celiachia del Parlamento (Relazione redatta a dicembre 2016 pag. 11).
La certificazione con diagnosi di celiachia potrà essere redatta da un medico specialista del SSN. Questo servirà alla propria AUSL di riferimento, per ottenere l’esenzione e l’erogazione dei prodotti senza glutine mensili. Continueranno ad essere erogati i contributi per l’acquisto dei prodotti senza glutine secondo le tabelle pre-esistenti (i dettagli qui sul sito AIC)
Poichè in Italia la Sanità è gestita a livello regionale, ritroviamo difformità sul territorio nazionale. Potranno volerci ancora alcuni mesi per recepire e rendere attuative tutte le indicazioni fornite dalla legge. Esempio eclatante è l’erogazione dei prodotti in maniera difforme regione per regione. Ad esempio, esistono regioni in cui viene ancora stampato il buono cartaceo spendibile solo in farmacia. In altre invece, come la Puglia, si usufruisce dell’acquisto con tessera sanitaria sia in farmacia, che nei negozi convenzionati e nella grande distribuzione.
In questo momento non stupitevi se riscontrate difformità o confusione nelle informazioni che medici e aziende sanitarie locali potranno fornirvi. Ci auguriamo che tra pochi mesi, recepito e acquisito il nuovo protocollo, tutto si sistemi e si allinei a quanto stabilito dalla nuova normativa.
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